Quando va inviata la disdetta per evitare il rinnovo tacito?
La disdetta va inviata prima del termine di preavviso indicato nel contratto, calcolato a ritroso dalla data di scadenza. Per la locazione commerciale il preavviso è di norma 12 mesi (art. 28 L. 392/1978); per fornitura e abbonamenti è spesso di 30-60 giorni. Inviata oltre il termine, la disdetta non impedisce il rinnovo tacito: il contratto si rinnova automaticamente.
La firma elettronica ha valore legale in Italia?
Sì, entro certi limiti. Ai sensi del regolamento eIDAS (UE n. 910/2014, art. 25) a una firma elettronica non si possono negare effetti giuridici e ammissibilità come prova in giudizio per il solo fatto di essere in forma elettronica. Una firma elettronica semplice ha però un valore probatorio liberamente valutabile dal giudice, mentre la firma qualificata è equiparata alla firma autografa. Per gli atti che richiedono la forma scritta a pena di nullità serve una firma qualificata o autografa: 4mycontracts.net offre la firma elettronica semplice e permette di caricare il PDF firmato con un prestatore qualificato.
Come tenere sotto controllo le scadenze contrattuali?
Raccogli i contratti in un unico archivio, indica la data di scadenza e annota il termine di disdetta, poi calcola la data limite con il calcolatore di questa pagina. In 4mycontracts.net il pannello mostra i contratti in scadenza (ad esempio entro 30 giorni) in base alla data di fine che hai inserito, così non perdi il termine per la disdetta.
Cos'è il recesso e in cosa differisce dalla disdetta?
Il recesso è lo scioglimento del contratto durante la sua durata, ammesso se previsto dal contratto o dalla legge (art. 1373 c.c.); spesso richiede un preavviso o gravi motivi. La disdetta, invece, impedisce il rinnovo tacito alla scadenza: comunica che il contratto non proseguirà oltre il termine già fissato.